Analisi del rischio, DVR, Duvri

Il DVR e il DUVRI strumenti di tutela dell'amministratore di condominio

In linea con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi resta l'unico adempimento a garanzia e a tutela della salute e della sicurezza dei residenti e non residenti, dei lavoratori e non lavoratori e non ultimo dell'amministratore.

Tanto si può dire sui punti di forza e sulla validità del decreto, eppure altrettanto o forse più può esser detto sui punti di debolezza. E quindi giustifico tante domande. Cosa fare o non fare? Quali sono gli obblighi? Ma poi perché sentirsi obbligati? E ancora ...

Ma allora voglio farne anch'io, del tipo perché sentirsi obbligati ad essere "sicuri"? Ovvero perché doversi sentire obbligati per essere in "sicurezza"? Perché non prendere quanto di positivo c'è in questo nuovo riassetto normativo, nell'intento di dare sempre di più a vantaggio di una sicurezza che non sarà MAI troppa?!

...[omissis]... "La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio. A tale figura il codice civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode." ...[omissis]... (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile - Sentenza 16 ottobre 2008, n. 25251)

In un periodo dove fioccano copiose le sentenze della cassazione che attribuiscono agli amministratori di condominio oneri più che onori e soprattutto in termini di responsabilità, è irrimediabilmente buffo provare a nascondersi dietro articoli o commi se poi si è riconosciuti come "responsabili" dell'accaduto. E d'altra parte, se è vero come è vero che sempre più obblighi e doveri legano l'amministratore, come sarebbe possibile "difendersi" senza uno strumento valido e dimostrare di aver gestito compiutamente il problema sicurezza?

Sebbene il significato più generico di valutazione dei rischi sia già una risposta, entriamo nello specifico: la valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/08) è l'unico processo dinamico, che consente di mettere a punto una politica proattiva di gestione della sicurezza e della salute. Stabilire cosa possa produrre lesioni o danni, se sia possibile eliminare del tutto eventuali pericoli o quali misure di prevenzione o protezione debbano esser messe in atto per controllare i rischi rappresentano un indiscusso comportamento cautelativo del responsabile del condominio.

Così, partendo dalla piena conoscenza dei luoghi e degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature individuati nell'immobile condominiale, passando per la valutazione dei rischi, fino ad arrivare alla redazione di un documento (DVR) dove raccogliere ed esaminare le misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte e/o da prevedere, si definisce un modo di intervenire con azioni concrete, le più appropriate, da monitorare nel tempo al fine di garantire che le misure adottate rimangano efficaci e che i rischi siano controllati. Un modo per coinvolgere "rappresentanti" e "rappresentati" in un processo di informazione e formazione che è la base dell'approccio per la garanzia e la tutela della salute e della sicurezza.

E se fin qui la valutazione ha avuto come oggetto i rischi propri del condominio e/o dei suoi dipendenti, altri se ne possono aggiungere. E' previsto dall'articolo 26 comma 3. del D. Lgs. 81/08 la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), documento nel quale sono da valutare eventuali rischi connessi alle possibili interferenze derivanti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, escludendo quelli intrinseci relativi alla particolare attività. Nello specifico si parla di interferenza quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo con contratti diversi. In ogni caso la valutazione dei rischi interferenziali non può prescindere dai rischi specifici esistenti nell'ambiente e dalle misure di prevenzione e di emergenza adottate (articolo 26 comma 1. lettera b) del D. Lgs. 81/08).